STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS”
Articolo 1 – Costituzione
E’
costituita,ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 e ss. c.c., l’associazione
“GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS “.
L’associazione
non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli
associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di
fondi, riserve o capitali, per tutta la durata dell’associazione, salvo che la
destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.
Articolo 2 – Sede
L’associazione
ha sede in Duino Aurisinia loc. Sistiana n. 43 , ed ha facoltà di istituire
sedi secondarie, sezioni ovunque in Italia ed all’Estero.
TITOLO II
Oggetto
sociale e durata
Articolo 3 - Scopo dell’Associazione
L’Associazione
senza fini di lucro apolitica ed apartitica. Essa ha lo scopo di promuovere
ogni iniziativa finalizzata alla conoscenza delle vicende storiche dell’area
giuliana e dell’intera area transfrontaliera di Slovenia, Austria ed Ungheria con particolare attenzione alle vicende
belliche ed a quelle dei combattenti di ogni nazionalità e delle diverse
popolazioni coinvolte attraverso la ricerca storica, la catalogazione di
reperti e la valorizzazione dei siti più significativi.
Gli esiti di
tale attività saranno divulgati attraverso mostre, pubblicazioni, seminari,
incontri, convegni, conferenze ed ogni altro strumento a ciò preposto.
Articolo 4 – Oggetto
Al fine di
perseguire le finalità di cui all’art. 3 l’Associazione intende promuovere:
1)
Attività di ricerca e formazione: corsi di aggiornamento teorico- pratici per educatori,
insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi
di studio e di ricerca;
2)
Attività culturali: congressi,
convegni, manifestazioni, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti,
concerti, stage, mostre, corsi per adulti, giovani e bambini;
3)
Attività editoriale: stesura,
stampa e pubblicazione di testi, periodici, dispense ed altro materiale
cartaceo, informatico, telematico, audio televisivo e quanto altro similare
inerente all’oggetto sociale;
4)
Attività turistiche promozionali: partecipazione di fiere, eventi fieristici, nonché
l’organizzazione di manifestazioni legate all’oggetto sociale, gestione di sale
espositive permanenti o spazi espositivi nonché infopoint;
5)
Attività organizzativa e di collaborazione: organizzare ed offrire il patrocinio ad iniziative promosse da
altri enti o associazioni, richiedere l’affiliazione presso altri organismi
nazionali o internazionali utili al perseguimento sociale;
In generale porre
in essere tutte le attività che possono contribuire al perseguimento degli
scopi che l’Associazione si prefigge mettendo in atto tutte le iniziative
idonee ai fini enunciati tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo la
stipulazione di mutui, finanziamenti, compravendita di beni mobili ed immobili,
concessione di pegni o ipoteche sui propri beni, riscossione ed elargizione di
prestiti, contributi e sovvenzioni nei confronti di singole persone,
associazioni o altri enti ed istituzioni pubbliche o private.
Rimangono
espressamente escluse le attività finanziarie che la legge riservi a
particolari categorie di enti o imprese.
Articolo 5 – Durata
L’associazione
è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a
deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa con la
maggioranza prevista dall’art.21 ultimo comma del codice civile.
TITOLO
III
Associati
Articolo 6 – Categorie di Associati
Gli
associati si distinguono nelle seguenti categorie:
a)
Soci fondatori ovvero i soci
che hanno preso parte all’atto costitutivo dell’associazione;
b)
Soci ordinari ovvero i soci
che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione
e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata
ogni anno dal Consiglio direttivo;
c)
Soci simpatizzanti ovvero i
soci che aderiscono all’associazione in occasione esclusiva di eventi o
iniziative promosse dal Gruppo, attraverso il pagamento di un contributo
associativo nella misura fissata ogni anno dal Consiglio direttivo
d)
Soci giovani ovvero i soci
che non hanno superato il limite di diciotto anni, che aderiscono all’associazione in un momento
successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi
associativi nella misura ordinaria fissata ogni anno dal Consiglio direttivo;
Gli associati, siano essi soci fondatori o
ordinari , hanno parità di diritti ivi compreso quello di voto.
Il domicilio
degli associati per qualsiasi rapporto con l’associazione si intende eletto nel
luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione
scritta.
Articolo 7 – Ammissione degli Associati
Possono
aderire all’associazione le persone fisiche di ogni sesso, nazionalità,
religione.
Possono
aderire, inoltre, gli enti, organismi, istituizioni di natura anche religiosa
nonché società private o pubbliche di nazionalità italiana e straniera.
Per aderire
all’associazione dev’essere presentata domanda al Consiglio direttivo previa
declaratoria di accettazione dei valori e degli scopi e di regolamenti del
sodalizio medesimo.
Il Consiglio
direttivo ha il diritto di vagliare ogni singola domanda; la comunicazione di
accettazione della stessa dev’essere effettuata nei sessanta giorni dalla
presentazione altrimentì la richiesta di adesione si intende rigettata. Il
diniego non deve essere corredato da motivazione.
Articolo 8 – Quota
associativa
Gli
associati sono tenuti a versare all’associazione il contributo associativo
ordinario stabilito ogni anno dal Consiglio direttivo.
Viene fatta
salva la facoltà di ogni singolo associato di contribuire anche in misura
maggiore senza che tuttavia tale maggiorazione comporti diritti differenti in
capo a ciascun associato.
Articolo 9 – Diritti e Doveri degli associati
Gli
associati godono dei diritti e doveri previsti dal presente statuto.
In
particolare hanno diritto:
-
Di partecipare alla vita
associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e da regolamenti
adottati con delibera assembleare;
-
Di esercitare i propri
diritti elettorali con le forme previsti dal presente statuto.
Gli
associati hanno il dovere;
-
Di svolgere la propria
attività nel pieno rispetto degli scopi dell’associazione;
-
Di rispettare le norme dello
statuto e dei regolamenti associativi;
-
Di impegnarsi attivamente
nella vita associativa.
Art. 10 – Perdita della
qualità di associato
La perdita
della qualità di associato avviene per recesso, decadenza, esclusione.
Il recesso
dev’essere comunicato al Presidente del Consiglio direttivo a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza
dell’esercizio in corso ed acquista efficacia dalla scadenza dell’anno solare
nel quale è stato comunicato.
Si decade
dalla qualità di socio nel caso di mancato versamento della quota associativa
nei limiti fissati dallo Statuto e dal Consiglio direttivo con riguardo ai
contributi straordinari.
Si decade
inoltre dallo status di socio ogni qualvolta la condotta dell’associato si
ponga in contrasto con gli scopi dell’associazione e nel caso di violazione
delle norme di funzionamento del sodalizio o comunque qualora il suo
comportamento costituisca pregiudizio all’associazione stessa.
Nel caso di
scioglimento per qualsiasi ragione o titolo del rapporto associativo,
l’associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione in ordine
alla restituzione delle quote e dei contributi versati.
Articolo – 11 Patrimonio sociale.
Il
patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che
diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali donazioni, lasciti o
conferimenti a titolo di liberalità e fondi di riserva.
Le entrate
dell’associazione sono costituite;
-
Dalle quote associative;
-
Da qualsiasi contributo
pubblico o privato;
-
Da contributi effettuati con
una specifica destinazione;
-
Da donazioni e da qualsivoglia
conferimento in denaro o natura che venga disposto da terzi a favore
dell’associazione.
Il Consiglio
Direttivo è l’unico organo titolare del diritto di deliberare su eventuali
investimenti o sull’utilizzo o disposizione dei fondi patrimoniali.
TITOLO
IV
Organi
dell’associazione
Articolo 12 – Organi dell’Associazione:
Sono organi
dell’Associazione:
a)
L’assemblea degli associati;
b)
Il presidente ed il
vicepresidente;
c)
Il Consiglio direttivo;
d)
Il tesoriere;
e)
Il Collegio dei revisori dei
conti.
f)
Il Comitato scientifico
Articolo 13 – Assemblea degli Associati
L’assemblea
è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.
L’assemblea
è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea
ordinaria si tiene almeno una volta l’anno entro il 31 maggio per approvare il
bilancio di esercizio.
Compete
all’assemblea ordinaria;
a)
L’approvazione del bilancio
annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio direttivo
sull’andamento dell’attività sociale avuto riguardo anche all’aspetto
patrimoniale;
b)
L’approvazione del bilancio
preventivo entro il medesimo termine di cui al punto a);
c)
La nomina dei membri del
Consiglio direttivo;
d)
La nomina dei membri del
Collegio dei revisori dei conti;
e)
Gli argomenti che il
Consiglio direttivo ritiene di sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
L’assemblea straordinaria delibera sulle
eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento
dell’Associazione.
L’assemblea regolarmente convocata e
costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni
prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano tutti gli associati
anche se assenti o dissenzienti.
Articolo 14 – Convocazione dell’Assemblea
L’assemblea è convocata a mezzo di
lettera semplice inviata anche per fax o e-mail a tutti gli associati almeno
quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Nell’avviso di convocazione devono essere
indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti
da trattare.
L’assemblea è convocata presso la sede
sociale o altrove purchè nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà
indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea dev’essere convocata dal
Consiglio direttivo quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un
terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo
ritenga opportuno.
Articolo 15 – Intervento in assemblea
Hanno diritto d’intervenire all’assemblea
tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei
contributi associativi annuali.
Gli associati possono farsi rappresentare
in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può
ricevere più di due deleghe.
Articolo 16 – Diritto di voto
Ogni associato, a qualunque categoria
appartenga, ha diritto ad un voto.
Articolo 17 – Presidenza dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal presidente
del Consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vicepresidente. In
mancanza di entrambi è presieduta da altra persona designata dall’assemblea
stessa. L’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario,
anche due scrutatori.
Spetta al presidente dell’assemblea
verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad
intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito
assembleare.
Le
votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o
a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal presidente
dell’assemblea.
Delle riunioni assembleari viene redatto
verbale firmato dal presidente o dal segretario.
Articolo 18 – Maggioranze per l’assemblea ordinaria
In prima convocazione l’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che
rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione
l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione
l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
Per la nomina dei membri del Consiglio
direttivo è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Articolo 19 – Maggioranze per l’assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria in prima
convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che
rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all’associazione.
Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.
In seconda convocazione l’assemblea
straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci
costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei votanti.
In ogni caso per deliberare lo
scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati iscritti.
Articolo 20 – Consiglio
Direttivo
L’ associazione è amministrata da un
Consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile dai tre ai dieci,
oltre al Presidente, secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento
della nomina del Consiglio.
I membri del Consiglio direttivo devono
essere scelti tra gli associati.
I consiglieri vengono nominati per un
periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
Per la prima volta i membri del Consiglio
direttivo sono nominati con l’atto costitutivo.
Articolo 21 – Presidente del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo nomina un
presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.
Articolo 22– Convocazione del Consiglio Direttivo
La convocazione del Consiglio direttivo è
fatta mediante avviso spedito anche a mezzo fax, posta elettronica o sms a
tutti i componenti del Consiglio direttivo, nonché ai membri del Collegio dei
revisori (qualora talora organo venga effettivamente costituito), almeno otto
giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In casi di urgenza il termine
può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo telegramma,
fax, posta elettronica o sms. In mancanza delle formalità di convocazione la
riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in
carica e dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti (qualora
talora organo venga effettivamente costituito).
Il Consiglio direttivo è convocato dal
presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia stata
fatta richiesta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.
Articolo 23 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio è presieduto dal presidente
ed in caso di sua assenza dal vicepresidente. In assenza di entrambi il
Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio
viene redatto, su apposito libro,il relativo verbale che sarà sottoscritto dal
presidente e dal segretario.
Il Consiglio direttivo è validamente
costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e
delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale la
decisione alla quale accede il presidente.
Articolo 24 – Cooptazione
dei consiglieri
Qualora venga a cessare dalla carica un
consigliere, il Consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina
di un nuovo consigliere.
I membri del Consiglio direttivo nominati
per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.
Se la maggioranza dei membri del
Consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l’assemblea ordinaria dei soci
dev’essere convocata per procedere alla nomina del nuovo Consiglio direttivo.
Articolo 25 – Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è investito dei
più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli
scopi associativi.
Il Consiglio direttivo può delegare ad
alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria
dell’associazione.
Articolo 26 – Rappresentanza
La rappresentanza legale dell’associazione
di fronte a terzi in giudizio è devoluta al presidente del Consiglio direttivo
ed in caso di sua assenza od impedimento al vicepresidente.
Al presidente spetta l’uso della firma
sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti
ad altri membri del Consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone
estranee all’associazione.
Articoli 27 - Vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il
presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o
impedito.
Il solo intervento del vicepresidente
costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.
Articolo 28 - Tesoriere
Il tesoriere si occupa della gestione
della cassa dell’associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei
libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio
consuntivo e quello preventivo.
Articolo 29 - Segretario
Il Consiglio direttivo nomina un
segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le
riunioni del Consiglio direttivo e dell’assemblea.
Al segretario il Consiglio può delegare
anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente
dell’associazione.
TITOLO V
Esercizi
sociali – Bilancio
Articolo 30 – Esercizi sociali – Bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono al 31
dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo
formerà il bilancio d’esercizio accompagnato da una relazione sull’attività
svolta e sulla situazione patrimoniale dell’associazione. Una volta approvato
sarà divulgato tra i soci nei modi più idonei.
Il Consiglio direttivo redige anche il
bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il
medesimo termine previsto per l’approvazione del bilancio di esercizio.
TITOLO VI
Collegio
dei revisori dei conti
Articolo 31 – Collegio
dei revisori
Se richiesto dalla legge o su delibera
dell’assemblea dei soci, la gestione dell’Associazione potrà essere controllata
da un revisore o da un collegio di revisori costituito da tre membri eletti
dall’assemblea dei soci.
Il Collegio dura in carica tre anni.
I revisori dovranno accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione dei bilanci
annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e
dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
TITOLO VII
Comitato Scientifico
Articolo 32 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da
soci particolarmente esperti in ordine alla conoscenza delle vicende storiche
dell’area giuliana e dell’intera area transfrontaliera di Slovenia, Austria ed
Ungheria
Tale organo sociale ha lo scopo di
determinare gli indirizzi dell’attività dell’associazione avuto riguardo
principalmente alle tematiche da affrontare ed alle modalità tecniche di
ricerca.
TITOLO VII
Scioglimento
e liquidazione
Articolo 33 –
Scioglimento
In caso di scioglimento anticipato
dell’associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile
per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l’associazione si estinguerà ed il
suo patrimonio residio sarà devoluto a favore di altra associazione avente
finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di
controllo ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Sono fatte salve altre diverse
destinazione per come prescritte dalla legge.
Articolo 34 - Liquidazione
L’assemblea che deliberi lo scioglimento
dell’associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra
persone estranee all’associazione.
Articolo 35 – Norme di
chiusura
Per ogni questione non disciplinata dal
presente statuto si rinvia alle leggi vigenti in tema di associazioni ivi
compreso il codice civile.
Articolo 36 – Controversie sociali
Tutte le controversie sociali tra gli
associati, l’Associazione ed i suoi organi saranno preventivamente sottoposte
alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea in occasione della
prima adunanza.
I probiviri dureranno in carica tre anni,
saranno rieleggibili e giudicheranno senza formalità di procedura.
Il loro lodo potrà essere impugnato
esclusivamente dinanzi al Tribunale di Trieste.
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